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Sanzione per mancata comunicazione dei dati

Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013

 


Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei

dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale

complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in

carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie

proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche'

tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo

a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a

carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo

provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o

organismo interessato.



2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui

all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della

violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori

societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed

il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per

le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita'

amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24

novembre 1981, n. 689.


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